Non hai usufruito dei crediti d'imposta energetici 2022? Con la remissione in bonis per la mancata comunicazione potresti ancora usufruirne
Se ti stai chiedendo in quali casi si può utilizzare la remissione in bonis, per regolarizzare la mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate, relativa ai bonus energia del 3° e 4° trimestre del 2022, continua a leggere il nostro articolo...
L'utilizzo è possibile fino al 30 settembre 2023,
a patto che si paghi la sanzione di 250 euro e che non sia stata constatata la violazione o non siano iniziate attività di accertamento.
Se la tua Azienda aveva diritto ai crediti di energia e gas 2022,
ma per dimenticanza o mancanza di informazioni non è riuscita ad usufruirne, ora ne avrà l'opportunità
grazie alla remissione in bonis fino al 30 settembre.
Di fatti l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 27/E diffusa il 19 giugno, consente ai contribuenti che hanno crediti inutilizzati che per errore non sono stati comunicati entro il 16 marzo scorso, di inviare una nuova dichiarazione, salvando la possibilità di compensazione.
Viene ricordato che i beneficiari dei crediti di imposta energia e gas maturati nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, ai fini del loro utilizzo dovevano inviare apposita comunicazione all' agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023.
A tal fine l'agenzia aveva pubblicato apposito Provvedimento n 44905 del 16 febbraio con le regole necessarie.
Ciò premesso, viene chiarito che la mancata comunicazione da parte del beneficiario può essere sanata con l'istituto della Remissione in bonis, nel caso in cui la comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 non sia stata inviata per "mera dimenticanza"
e ricorrono tutti i presupposti che danno luogo al diritto a fruirne, specificando però, che non devono essere già in corso ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Risulta pertanto applicabile la previsione dell'art 2 comma 1 del DL 16/2012 disciplinante la c.d. “remissione in bonis”, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall' art 11 comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 250 euro.
Vi è da precisare però che, considerato i crediti in esame nel caso di specie (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023, ricordando inoltre che il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.
Viene infine precisato che in merito alle modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, la risoluzione segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
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