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ECOBONUS 110% vi spiego TUTTO

Vito Palladino • giu 13, 2020

ECOBONUS 110% : Te lo spiego nel dettaglio


Il nuovo ECOBONUS 110% di sicuro sta destando tantissimo interesse, ma molte sono purtroppo le notizie frammentarie e distorte che spesso arrivano, motivo per cui, dopo aver studiato il Decreto Legge e partecipato a diversi webinar informativi sull'argomento, voglio spiegare in maniera dettagliata l'opportunità, in modo la maggior parte di voi possa coglierla, evitando errori di valutazione e perdite di tempo;

La cosa che rimane in mente è  “lavori a costo zero” ma per evitare errori di valutazione iniziali è bene analizzare con attenzione quanto stabilito nel Decreto per avere ben chiari gli obiettivi e le procedure .
Alla data odierna devono ancora essere pubblicati i decreti attuativi e le linee guida ma si può già fare un quadro di quanto il Decreto prevede.

Preciso che non verranno erogati dei finanziamenti da parte dello Stato, ma lo stesso riconoscerà una detrazione d’imposta pari al 110% degli importi spesi per il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico previsti; 
Il credito d’imposta maturerà solo nel momento in cui i lavori verranno ultimati, certificati e trasmesse le necessarie documentazioni all’Agenzia delle Entrate ed all’ENEA
Raggiunto il riconoscimento di tale credito d’imposta esso potrà essere utilizzato dallo stesso contribuente per detrarlo dalle imposte dovute (entro 5 anni con quote di pari importo), oppure lo potrà cedere direttamente all’impresa che ha effettuato i lavori (con il cosiddetto sconto in fattura) o ancora cederlo ad istituti bancari, enti finanziari, società o comunque a terzi, tranne che ad enti pubblici.


MA QUALI SONO GLI INTERVENTI FONDAMENTALI CHE FANNO DA TRAINO PER TUTTI GLI ALTRI?
indicati alle lettere a), b) e c) comma 1 dell’Art. 119, da eseguire al fine di poter usufruire della detrazione del 110% sono:

Isolamento termico
Le opere edili che prevedono un isolamento termico dell'involucro dell'edificio su superfici opache verticali e orizzontali con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.
Il limite di spesa è di 60.000 euro per le abitazioni familiari e di 60.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari nel caso di condomini.
I serramenti non sono inclusi in questa tipologia di intervento trainante.

Sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento centralizzati 
La sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto centralizzato per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con una caldaia a condensazione almeno in classe A oppure con una pompa di calore (anche in impianto ibrido).
Il limite di spesa è di 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari presenti.
In questa casistica è possibile abbinare anche un impianto fotovoltaico con accumulo o a microcogenerazione.

QUINDI RIEPILOGANDO:
Interventi di isolamento termico dell’involucro edilizio sia su parti condominiali che su edifici unifamiliari.
Spesa massima ammessa: € 60.000 ad unità immobiliare
Detrazione 110% massima: € 66.000 ad unità immobiliare

Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, 
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, sia per impianti condominiali centralizzati che per impianti unifamiliari.
Spesa massima ammessa: € 30.000 ad unità immobiliare
Detrazione 110% massima: € 33.000 ad unità immobiliare

Seguendo con la lettura del DL 34, il successivo comma 2 dell’art. 119 prevede che:

L’aliquota prevista al comma 1, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
Gli interventi richiamati dall’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013 (riferiti all’Articolo 1 – Legge finanziaria 2007, commi 344, 345, 346, 347) sono:

interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)
finestre comprensive di infissi
installazione di pannelli solari 
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione

Dunque se effettuassimo almeno uno degli interventi previsti al comma 1, quindi isolamento termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale o entrambi, si potrà accedere alla detrazione del 110% anche per altri interventi in elenco che altrimenti usufruirebbero di una detrazione inferiore.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE?
Il comma 3 indica quali obiettivi dovranno essere raggiunti in merito all’efficientamento energetico:

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Quindi oltre ad effettuare gli interventi indicati la norma stabilisce che al conseguimento dei lavori venga raggiunto un efficientamento migliorativo di almeno due classi energetiche o, se non è possibile raggiungere tale risultato si dovrà dimostrare di aver raggiunto la massima efficienza possibile.

Per raggiungere tale obiettivo possono essere considerati, congiuntamente, anche gli interventi di cui ai commi 5 e 6 e cioè l’installazione di un impianto fotovoltaico e di un accumulo dell’energia elettrica prodotta.

Il successivo comma 4 (Sismabonus) prevede che anche per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 le detrazioni spettanti siano portate al 110%. Si tratta nello specifico degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON ACCUMULO
Ai commi 5, 6 E 7 vengono stabiliti gli incentivi e le condizioni per l’installazione degli impianti fotovoltaici e degli accumulatori:

Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),  spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaicosempre che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. 

In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere
d) “interventi di ristrutturazione edilizia” 
e) “interventi di nuova costruzione” 
f) “interventi di ristrutturazione urbanistica”  
il predetto limite di spesa e’ ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Il comma 6 estende l’agevolazione del 110% anche all’installazione di accumulatori, contestualmente o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, con gli stessi limiti di spesa di cui al comma 5, quindi 48.000 euro ad unità immobiliare, ed un limite di 1.000 euro per ogni KWh di capacità del sistema di accumulo.

Il comma 7 infine stabilisce che nel caso si usufruisca della detrazione del 110% per gli interventi relativi ad impianto fotovoltaico e relativi accumulatori, tutta l’energia non autoconsumata dovrà essere ceduta al GSE (Gestore dei Servizi Energetici)  e non e’ cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI
Il comma 8 inserisce l’estensione della detrazione del 110% anche all’installazione, negli edifici, delle infrastrutture atte alla ricarica di veicoli elettrici. Tale detrazione spetta esclusivamente se dette installazioni vengono effettuate congiuntamente ad uno degli interventi previsti dal 1° comma del DL 34 (Isolamento termico involucro edilizio o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale).

BENEFICIARI AGEVOLAZIONI ECOBONUS:
Ai successivi commi 9 e 10 vengono evidenziati i destinatari di tali agevolazioni previste dal comma 1 al comma 8.
Le disposizioni contenute si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita’ di impresa, arti e professioni, su unita’ immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche’ dagli enti aventi le stesse finalita’ sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa’ che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta’ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Le disposizioni non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, su edifici unifamiliari 
diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Da evidenziare che la limitazione relativa al comma 10 (abitazione principale) è posta esclusivamente in capo alle persone fisiche per gli interventi sulla propria unità immobiliare, mentre non è posta alcuna limitazione nell’ambito condominiale, quindi per gli interventi sulle parti comuni di cui all’art. 1117 del codice civile.

La detrazione del 110% quindi sarebbe esclusa per gli interventi nelle proprietà private diverse dall’abitazione principale anche se sono stati presentati degli emendamenti affinchè tali agevolazioni vengano estese anche alle seconde case ed agli immobili destinati ad attività produttive.

COME FUNZIONA LA CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA:
L’art. 121 del Decreto Legge 34 in esame stabilisce che i crediti d’imposta maturati possano essere ceduti direttamente al fornitore che effettua gli interventi ottenendo così uno sconto in fattura pari all’importo da dover corrispondere
In pratica cedendo il 110% del credito d’imposta si avrebbe un dovuto in fattura pari a zero. 
Oppure tale credito d’imposta potrà essere ceduto successivamente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito o altri intermediari finanziari. In pratica il credito d’imposta diventa una moneta virtuale cedibile a terzi ed il 10% in più rispetto al corrispettivo dovuto diventa la commissione dello scambio a favore di chi acquista il credito in cambio di liquidità.

Naturalmente se non si dovesse optare per la cessione del credito tale detrazione d’imposta potrà essere utilizzata per defalcarne una quota pari ad 1/5 del totale dalle imposte dovute nei 5 anni successivi sino a capienza degli importi dovuti.

L’Art. 121 estende inoltre la possibilità di cessione del credito anche al recupero del patrimonio edilizio (comma 2 lettera a) la cui detrazione d’imposta riconosciuta è pari al 50% ed al recupero e restauro della facciata degli edifici esistenti (comma 2 lettera d) la cui detrazione era stata stabilita dalla Legge Finanziaria 27 dicembre 2019, n. 160 al 90% (il cosiddetto Bonus Facciate).

Visto di conformità, Asseverazione e relative spese
Al fine di poter accedere all’opzione di cessione del credito è necessario ottenere il visto di conformità in merito alla documentazione posseduta. Tale visto di conformità può essere rilasciato dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro (lettera a, comma 3 art. 3 DPR 22.07.1998 n. 322), dai soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o ineconomia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (Lettera b, comma 3 art. 3 DPR 22.07.1998 n. 322) o dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF). Oltre a ciò per quanto riguarda l’efficientamento energertico (commi 1, 2 e 3) un tecnico abilitato dovrà certificare il rispetto dei requisiti previsti ai fini dell’efficientamento energetico negli interventi eseguiti e la congruità delle relative spese sostenute. Dette asseverazioni dovranno essere trasmesse per via telematica sia all’Agenzia delle Entrate che all’ENEA.

Anche per quanto riguarda gli interventi relativi al Sismabonus gli stessi dovranno essere asseverati, in questo caso dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali ed anche in questo caso dovranno asseverare la congruità delle relative spese sostenute.

Le spese relative alle attestazioni ed alle asseverazioni relative al commi 3 (Attestato Prestazione Energetica pre e post intervento), al comma 13 (asseverazione rispetto requisiti degli interventi efficientamento energetico, asseverazione sull’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, asseverazione della congruità delle spese) ed al comma 11 (attestazione di congruità) rientrano tra le spese detraibili al 110% come previsto dal comma 15:


TI SONO STATO UTILE ?  Continua a seguirci 



POSSIAMO SEGUIRTI ED AIUTARTI A REALIZZARE TUTTI GLI INTERVENTI NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DELL'ECOBONUS



Per il progetto Ecobonus il nostro Team può contare sulla collaborazione di esperti Ingegneri, Architetti ed Energy Manager in modo da poterti seguire dalla progettazione degli interventi alle Attestazioni necessarie Pre e Post opere oltre  naturalmente nella realizzazione dei lavori e nella cessione del credito verso operatori finanziari



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